Misure a sostegno delle famiglie con figli.
A fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con il Decreto-legge del 17 marzo 2020, tra le varie agevolazioni, all’art. 23 e 25 sono state previste delle misure a sostegno delle famiglie con figli, anche in affidamento/adozione, di età inferiore a 12 anni per la loro assistenza e sorveglianza.
Oltre al congedo parentale, i lavoratori hanno la possibilità di optare per il bonus baby-sitting, un beneficio di importo pari a 600 euro per i dipendenti privati, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata e per un importo pari a 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Con la circolare del 24 marzo 2020 n. 44, l’Inps ha fornito le indicazioni relative alle modalità e requisiti per accedere al bonus baby-sitting.
Le misure sono retroattive e perciò saranno riconosciute a partire dal 5 marzo 2020, data di chiusura delle scuole con D.P.C.M del 4 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020 (per ora).
Per accedere al servizio è necessario rispettare alcuni requisiti:
- Nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore che benefici di forme di sostegno al reddito per sospensione e cessazione dell’attività lavorativa;
- L’altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore.
Nel caso in cui, nel nucleo familiare siano presenti più figli minori nel rispetto del limite di età richiesto, l’importo sarà erogato sempre nella misura massima stabilita di 600 o 1000 euro, divisa per il numero dei figli.
Per facilitare i controlli ed evitare un doppio pagamento da parte dell’Inps, il genitore richiedente dovrà indicare nella domanda la presenza o meno dell’altro genitore, se è l’unico genitore e la convivenza con il minore.
Il limite di età di 12 anni alla data del 5 marzo non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 delle Legge 5 febbraio 1992 n. 104 che frequentano la scuola o centri diurni assistenziali.
Per poter utilizzare il bonus baby-sitting è fondamentale l’iscrizione, da parte del genitore beneficiario del bonus e del prestatore di lavoro, sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell’Inps (Libretto Famiglia – circolare del 5 luglio 2017 n. 107).