Le nuove linee guida dell’Inail sull’infortunio in itinere in bicicletta
Chi va al lavoro in bicicletta ed entra in un incidente — caduta o investimento — ha sempre diritto all’indennizzo Inail.
Non servono più dubbi, verifiche e interpretazioni creative.
Questo principio arriva con la legge n. 221/2015, il cosiddetto collegato ambientale. La norma chiarisce che l’uso della bicicletta è “sempre necessitato”. In pratica, la bici viene trattata come un mezzo pubblico o come il semplice spostamento a piedi.
Prima non era così semplice. La necessità di usare un mezzo privato andava valutata caso per caso. Se mancava la “necessità”, si parlava di rischio elettivo, quindi niente copertura assicurativa.
Con il velocipede, questo passaggio non serve più: l’art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 elimina ogni dubbio. L’Inail ha confermato ufficialmente questa interpretazione con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016.
Cosa succedeva prima?
Già nel 2011 l’Inail riconosceva gli infortuni in bici, ma solo in condizioni molto limitate: pista ciclabile o zona protetta dal traffico.
Se l’incidente avveniva su strada aperta ai veicoli a motore, la copertura scattava solo dimostrando che l’uso della bici era davvero necessario. Un’interpretazione “estensiva”, diciamo così, dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000.
Chi si infortunava su un tratto protetto, invece, non doveva dimostrare nulla: il requisito della necessità veniva dato per scontato.
Cosa cambia oggi?
Tutto molto più lineare: il legislatore ha cancellato ogni distinzione tra strada protetta e strada aperta al traffico.
Se l’incidente avviene mentre il lavoratore va o torna dal lavoro in bicicletta, l’indennizzo è sempre riconosciuto, a condizione che siano presenti gli altri requisiti degli infortuni in itinere.
Cosa resta uguale?
Per tutti gli altri mezzi privati non cambia niente: la necessità del mezzo va sempre verificata.
Restano validi anche i criteri già consolidati su:
- normalità del percorso,
- eventuali interruzioni o deviazioni,
- uso del mezzo privato.
Le nuove regole si applicano anche ai casi ancora in istruttoria, alle controversie in corso e a tutte le situazioni non prescritte o non ancora definite da una sentenza definitiva.
Redazione AIFES





