Le nuove linee guida dell’Inail
Il lavoratore che cade dalla bicicletta o viene investito mentre va al lavoro in bicicletta ha sempre diritto ad essere indennizzato. Il nuovo principio è previsto dalla legge n. 221/2015, il c.d. collegato ambientale, secondo il quale l’uso del velocipede deve intendersi “sempre necessitato”. In proposito va ricordato che “la necessità del mezzo privato va accertata caso per caso. Fuori dalle ipotesi di necessità dell’utilizzo del mezzo privato si ricade nell’ambito del rischio elettivo non assicurativamente protetto.”
Tale valutazione risulta del tutto superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo, alla luce dell’art.5, commi 4 e 5 della legge 221/2015, è considerato sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. Orientamento esplicitamente confermato dall’Inail con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016 che sintetizza e in parte riformula la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere.
Nella circolare in questione l’Inail, “considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile, sin dal 2011 ha riconosciuto l’infortunio occorso al lavoratore che si recava al lavoro in bicicletta ma soltanto se l’evento lesivo si verificava su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e non invece su strada aperta al traffico di veicoli a motore.” In buona sostanza, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.12 d.lgs.38/2000 l’Istituto aveva stabilito che l’infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo “[…] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre “[…] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”.
D’ora in poi tale valutazione è superflua in quanto “il suddetto discrimine è stato superato dal legislatore del collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 il quale ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.” Resta ovviamente inteso che “per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al carattere necessitato del mezzo di trasporto privato. “ Nulla muta, infine, in ordine ai criteri già individuati in materia di Normalità del percorso, Interruzioni o deviazioni del percorso, Utilizzo del mezzo di trasporto privato
Le nuove disposizioni si applicano anche “alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.”
Redazione AIFES