Il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di continuare a lavorare
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti addetti all’assemblaggio delle portiere delle auto hanno citato in giudizio il datore di lavoro esponendo che, a causa della caduta di diverse portiere, si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l’azienda non avesse messo in sicurezza l’impianto. Dopo l’intervento della squadra di manutenzione avevano ripreso regolarmente l’attività di assemblaggio, ma l’azienda aveva ritenuto di dover decurtare dallo stipendio la quota di retribuzione corrispondente alla durata della sospensione del lavoro.
I lavoratori chiedevano quindi la condanna della società a rimborsare quanto era stato loro indebitamente trattenuto, ponendo a fondamento della loro azione ex art. 1460 c.c. l’inadempimento datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c…
La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla questione, nel confermare la pronuncia di merito, ha precisato che “… ai sensi dell’art. 2087 c.c. è obbligo del datore di lavoro assicurare condizioni idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo in autotutela l’inadempimento altrui. Inoltre, in questi casi, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore (Cass. n. 6631 del 2015).”
Ciò posto, costituisce consolidato principio di legittimità quello secondo cui la valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici.
E nel caso in esame il giudice di secondo grado aveva correttamente rilevato che “la gravità di tale evento, in correlazione con gli obblighi di sicurezza e di prevenzione gravanti sul datore di lavoro, era desumibile dalla circostanza, riconosciuta dall’azienda medesima, che la caduta di una portiera avrebbe potuto provocare seri danni all’addetto che ne fosse stato investito.
Sotto il profilo della proporzionalità della reazione, peraltro, la sospensione della prestazione si era protratta per il tempo strettamente necessario per consentire l’intervento dei manutentori, dopo di che i lavoratori, rassicurati dall’intervento aziendale, avevano ripreso a lavorare”. Ragion per cui ai lavoratori è stata restituita la quota parte di retribuzione illegittimamente decurtata in busta paga.