Legge 215/2021 – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In assenza del “nuovo accordo” dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto previsto dal vigente accordo n. 221/2011.
È quanto prevede la circolare nr. 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in relazione alle rilevanti novità introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, a proposito degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro, dirigenti e preposti, previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Come noto, la nuova formulazione dell’art. 37 prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Non sfugge che, a differenza del passato, le nuove disposizioni annoverano tra i destinatari della formazione anche il datore di lavoro che, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente Stato/regioni, che dovrà essere definito entro il prossimo 30 giugno.
Tenuto conto della rilevante novità in materia, l’INL chiarisce inequivocabilmente che, per i datori di lavoro, il nuovo obbligo formativo (e le conseguenti verifiche ispettive sul suo esatto adempimento) scatterà solo dopo l’approvazione del citato accordo.
Diversa è la posizione dei dirigenti e dei preposti.
Per queste due categorie, infatti, l’art. 37 prescrive che nei loro confronti sia assicurata “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo in conferenza Stato/regioni da approvare entro il 30 giugno 2022.
Questo rinvio, ha sottolineato però l’INL, <<… non fa venire meno l’obbligo formativo a loro carico…>>, con la conseguenza che, fino all’approvazione del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
Ne consegue che i nuovi requisiti di adeguatezza e specificità della formazione dei preposti (modalità in presenza e cadenza almeno biennale), al pari dei nuovi obblighi formativi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, saranno cogenti solo dopo la firma del più volte citato accordo e <<… non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994>>.
Con l’occasione riteniamo utile segnalare che, a mente delle novità legislative introdotte dalla legge 215/2021, “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
In questo caso, però, gli obblighi <<…trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021…>>.
Ne consegue che, secondo quanto previsto dalla circolare dell’INL, <<… la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva, invece, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.