Quando la responsabilità ricade sul lavoratore
In base ad una recente sentenza della Cassazione Penale, la n. 49885 Sez. IV del 2 Novembre 2018, si conferma la responsabilità del lavoratore negli infortuni causati ai propri colleghi.
Nello specifico, la sentenza si è occupata di un infortunio avvenuto ad un operaio precipitato da 4.5 metri, mentre lavorava con un suo collega per lo spostamento di un motore di una macchina al piano sottostante, rifiutandosi, inizialmente di comune accordo, di seguire la procedura precisa che garantiva la sicurezza dell’operazione.
Il lavoratore accusato di reato di lesioni personali colpose a danno del collega ricorre in Cassazione affermando di non avere nessun onere riguardante la salute e sicurezza sul lavoro, essendo un operaio e non un datore di lavoro.
Oltretutto ribadisce di aver deciso insieme al suo collega in merito a come agire.
La Corte di Cassazione conferma comunque la condanna, sottolineando che, in base all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”