Dal 22 marzo 2016 sono operative le disposizioni in base alle quali i certificati medici per infortuni e malattie professionali sono trasmessi esclusivamente in via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che presta l’assistenza.
L’INAIL ha pubblicato le istruzioni per la presentazione delle nuove istanze con la circolare 10/2016, in applicazione delle procedure semplificate per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act.
Diciamo addio alla vecchia procedura: le nuove istanze vanno inviate esclusivamente per via telematica, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, favorire la dematerializzazione di documenti e velocizzare le procedure.
Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, tranne nel caso di infortuni mortali o con prognosi superiori ai 30 giorni, che prevedono l’obbligo di trasmissione alle autorità di pubblica sicurezza direttamente da parte dell’INAIL.
Jobs Act: semplificati gli obblighi per il datore di lavoro
Il certificato medico
Deve essere predisposto, in via telematica, dal medico o dalla struttura che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmesso all’INAIL con le modalità previste dalla circolare nr. 10 del 21 marzo 2016.
La compilazione del certificato e il relativo invio devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.
Il datore di lavoro è quindi esonerato dall’obbligo, previsto in precedenza, di trasmettere all’INAIL il certificato medico. Dovrà però indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro, che vengono resi disponibili dallo stesso istituto. Il datore di lavoro dovrà pertanto accedere alla documentazione in questione, utilizzando i programmi pubblicati sul sito INAIL attraverso le proprie credenziali di accesso.
Nessuno novità per quanto riguarda gli obblighi del lavoratore, che deve avvisare il datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, denunciando la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione (in caso, contrario, decade dal beneficio per il tempo antecedente la denuncia). Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di emissione e i giorni di prognosi.
Per i settori navigazione, artigianato e agricoltura sono invece previste disposizioni di ulteriore dettaglio, per le quali si fa espresso rinvio alla prefata circolare.
Nuovi servizi per gli utenti:
Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
Cruscotto certificati medici per la consultazione da parte di datori di lavoro e intermediari.
Si segnalano, infine, le istruzioni per medici, lavoratori e datori di lavoro. Per i medici riguardano la redazione e l’invio dei certificati; per il lavoratore le comunicazioni al datore di lavoro; per il datore di lavoro la possibilità di consultare i dati e la trasmissione delle denunce.
Fonte: circolare INAIL nr. 10 del 21 marzo 2016