Pur consapevoli della grave situazione emergenziale determinata dalla diffusione pandemica del COVID 19,
abbiamo comunque ritenuto nostro imprescindibile dovere segnalare la nostra motivata preoccupazione per l’assenza di linee guida sufficientemente chiare, tassative ed omogenee su tutto il territorio nazionale, nel campo della formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che dovevano promanare dagli organismi nazionali e regionali a ciò deputati, prima fra tutte la Conferenza Stato-Regioni, tutt’ora assente.
Aifes, però, non si è di certo scoraggiata.
E così, con costanza e dedizione, abbiamo esercitato ogni consentita sollecitazione nei confronti di regioni (la Sicilia prima fra tutte), singoli Spresal, enti ed organismi di rango nazionale ai quali abbiamo illustrato il nostro punto di vista sulla equiparazione tra formazione in presenza e videoconferenza sincrona.
Un tema al quale abbiamo dedicato un precedente approfondimento, al quale vi rimandiamo per le argomentazioni di dettaglio in esso contenute.
È con grande soddisfazione, quindi, che salutiamo la decisione del DASOE della regione Sicilia, adottata con circolare nr. 1 del 7 maggio 2020, di autorizzare la formazione in videoconferenza in modalità sincrona.
Ma v’è di più.
Ricordate cosa abbiamo sostenuto con il nostro appello del 1° maggio?
“Abbiamo anche fatto pervenire al Governo un’articolata e motivata richiesta emendativa, affinché sia consentito al datore di lavoro, ovvero al titolare dell’impresa, di adempiere all’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comprensivo delle attività di addestramento) presso le aziende che possono essere aperte, sempre e solo a condizione che durante l’attività formativa – né più né meno di quanto previsto per la produzione – il datore di lavoro garantisca tutte le misure obbligatorie di contrasto al Coronavirus, quali descritte dal Protocollo del 24 aprile 2020 e s.m.i., oggetto di attuazione concreta in azienda. “
Ebbene, evidentemente condividendo quanto sostenuto da AIFES con il proprio appello del 1° maggio scorso, il DASOE ha anche autorizzato lo svolgimento dell’addestramento pratico, previsto per taluni corsi di formazione, direttamente sul luogo di lavoro “… incaricando persona esperta e rispettando le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 previste dai Protocolli di sicurezza del 24 aprile 2020”.
Ovviamente i soggetti formatori che intendessero attivare i corsi di formazione e aggiornamento in Sicilia, di cui alla tabella 1.1 del DA 1432/2019, dovranno essere iscritti nell’elenco regionale dei soggetti formatori e dovranno attuare la procedura di avvio del corso, trasmettendo all’ASP territorialmente competente o all’ASL della provincia in cui il soggetto ha la propria sede legale, l’apposito modello AC relativo al corso in esame, ovviamente adattato alla modalità di erogazione in videoconferenza sincrona.
La Sicilia, quindi, si aggiunge alle altre regioni che, già nelle passate settimane, si erano mosse nella medesima direzione autorizzando la formazione in videoconferenza sincrona, ma le “scavalca” autorizzando contemporaneamente anche le attività addestrative, ove previste.
Finalmente il buon senso incrocia la tecnologia per superare una serie di criticità destinate ad aggravare una situazione già drammatica, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- l’impossibilità di provvedere alla formazione per i nuovi assunti e/o di integrare la formazione delle persone già in forza in azienda con conoscenze prevenzionistiche necessarie ad un lavoro “sicuro”, in caso di cambio di mansioni e/o di modifiche significative dell’organizzazione e delle procedure aziendali;
- la mancata autorizzazione alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per la conduzione di attrezzature di lavoro, con impossibilità per le aziende di assumere personale in tali delicate mansioni;
- l’impossibilità per le imprese appaltatrici e/o esecutrici di accedere nei cantieri temporanei o mobili avendo rispettato correttamente l’obbligo formativo nei riguardi dei propri dipendenti, risultando in tal modo inadempienti rispetto il contratto di appalto;
- i possibili effetti in caso di infortunio del lavoratore atteso che, in sede penale, non costituirebbe una esimente la preclusione dettata dai d.P.C.M. in materia di formazione, essendo il Giudice soggetto solo alla legge, la quale prevede la formazione come misura di prevenzione comunque obbligatoria.
Si trattava, come abbiamo ripetuto fino allo sfinimento, di una sfida all’insegna dell’innovazione tecnologica che ci offriva l’opportunità di sfruttare al massimo la nostra capacità di resilienza, trasformando una criticità in un’opportunità.
Senza peraltro rinunciare ai principi cardine che sorreggono la formazione in un ambito delicatissimo qual è quello di cui ci occupiamo.
Ovviamente l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza dovrà essere tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti, ciascuno in solitaria, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Insomma, la tecnologia di cui AIFES dispone da tempo ci consente di “certificare” la sufficienza e adeguatezza della formazione anche con procedure remotizzate, adempiendo appieno alle indicazioni del DASOE della regione Sicilia.