La necessità di garantire continuità lavorativa ai lavoratori e alle imprese, pur in presenza di severe misure di contenimento del contagio Covid19 nei luoghi di lavoro, ha determinato una considerevole accelerazione nell’uso delle tecnologie streaming.
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro non è stata da meno ed ha ampliato enormemente il ricorso all’utilizzo di piattaforme e-learning.
Nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la materia è regolamentata da appositi Accordi tra lo Stato e le Regioni e da specifici decreti soprattutto riguardo la qualificazione dei docenti e dei soggetti formatori, la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione, anche in relazione ai destinatari del processo formativo.
Pur tuttavia, il novero degli Accordi non sempre rende agevole l’interpretazione delle regole per gli interessati, richiamando la responsabilità per difetto di organizzazione del datore di lavoro, in caso di errata interpretazione delle norme.
Per ultimo, in sede di Commissione consultiva permanente è stata discussa una bozza di Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di definire meglio i requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale necessari per l’erogazione di corsi di formazione in video conferenza sincrona.
Di particolare interesse appare il richiamo alle caratteristiche dei soggetti formatori, espressamente descritti alla nota 2 dell’Allegato A dell’ASR 7//2016 n.128, abilitati all’organizzazione e all’erogazione del processo formativo.
Bisogna tener presente, infatti, che la gestione dell’aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione dell’aula in presenza e dunque anche la necessità di disporre di competenze specifiche per la corretta organizzazione e gestione della medesima.
Le Linee stabiliscono che le piattaforme utilizzate dovranno garantire un elevato livello di interattività e flessibilità ai fine di rendere efficace ed efficiente la partecipazione attiva dei discenti.
Nei progetti formativi dovranno essere indicate modalità di gestione del corso e della piattaforma utilizzata.
Infine, i soggetti formatori che erogano la formazione in modalità video conferenza sincrona dovranno attivare procedure idonee all’ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, di valutazione, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento e certificazione/attestazione nel rispetto della percentuale di presenze previste analogamente a quanto avviene nei corsi erogati in presenza fisica.
Tutti aspetti che verranno a breve approfonditi al fine di qualificare le capacità organizzative dei soggetti formatori le cui “improvvisazioni” oggi rappresentano una grave pericolo per lavoratori ed imprese.