Integrazioni al Testo unico della sicurezza
A seguito del crescente incremento di nuovi positivi al Covid-19, il Governo ha deciso di fare ricorso a misure più restrittive e specialmente ad un ulteriore estensione dello stato di emergenza.
Infatti nella seduta del 7 ottobre il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, il nuovo decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″.
Un decreto-legge che in relazione alla straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, aumenta le precauzioni necessarie per il contenimento dell’emergenza.
Delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020
Nella delibera recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, si ricorda che “la dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari.”
Si considera poi che il Comitato tecnico-scientifico con parere del 5 ottobre 2020 ha ritenuto ‘che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, la quale, altresì’, può fornire strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di criticità’ legate al contesto emergenziale relativo al virus SARS-CoV-2. E si indica che “sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l’emergenza non può ritenersi conclusa”.
In considerazione di tutto ciò “è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Le integrazioni al D.Lgs. 81/2008
L’ articolo 4 del Decreto modifica l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008.
La modifica è in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 “nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo”.
In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, è inserita la ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3’; la nota 0a) è così formulata: ‘0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2.
Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica’”.