È uscito sulla gazzetta ufficiale il decreto sulla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il provvedimento riforma la disciplina governata dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, cioè la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Il decreto è uno dei tre progettati dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal Ministero del lavoro per aggiornare la legislazione in materia di antincendio colmando i vuoti normativi lasciati dal DM 10 marzo 1998, dividendo la legislazione in tre materie fondamentali:
- Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
- Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro;
I primi due decreti sono stati presentati in bozza nella seduta del CCTS dell’11/02/2020, mentre invece il terzo è stato presentato in quella del 27/05/2020 ed entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per esempio quindi il decreto per la gestione del servizio aziendale entrerà in vigore dal 4 ottobre 2022, abrogando l’articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Come è articolato il Decreto?
È composto da 8 articoli e 5 allegati, si parte con l’identificazione del campo di applicazione (Art.1) per passare poi alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (Art.2), l’informazione e formazione dei lavoratori (Art.3) e la designazione degli addetti al servizio antincendio (Art.4), quindi si affronta nel dettaglio la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (Art.5) per poi stabilire i requisiti dei docenti (art.6); infine vengono stabilite le disposizioni transitorie e finali (Art.7) e l’entrata in vigore del decreto (Art.8).
Negli allegati invece vengono affrontate le seguenti tematiche:
- Allegato I Gestione Della Sicurezza Antincendio in Esercizio.
- Allegato II Gestione Della Sicurezza Antincendio in Emergenza.
- Allegato III Corsi di Formazione e Aggiornamento Antincendio per Addetti al Servizio Antincendio.
- Allegato IV Idoneità Tecnica degli Addetti al Servizio Antincendio.
- Allegato V Corsi di Formazione e di Aggiornamento dei Docenti dei Corsi Antincendio.
Passiamo quindi all’analisi punto per punto della normativa:
Quale è quindi il campo di applicazione del decreto?
Il decreto viene applicato alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, nei cantieri temporanei o mobili e alle attività a rischio di incidente rilevante.
Chi si occupa della gestione della sicurezza antincendio e quando viene predisposto il piano di emergenza?
Il datore di lavoro è la figura adibita ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza mantenendo la gerarchia delle responsabilità che già governa tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro si occupa inoltre di predisporre il piano di emergenza e la normativa definisce i casi in cui predisporlo:
- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Sempre in capo al Datore di lavoro sono l’informazione e la formazione dei lavoratori e la designazione degli addetti al servizio antincendio, governati dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto.
In particolare, nell’articolo 4 viene sottolineato come il servizio antincendio e le relative nomine vengono elette all’esito della valutazione dei rischi incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Quale formazione deve assicurare il datore di lavoro al servizio antincendio?
I contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento, le metodologie di apprendimento, i percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, sono riportati nell’allegato tre del decreto.
Lo stesso allegato spiega la divisione dei gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, dividendo il tutto in:
- Attività di livello 3, corrispondente nella normativa precedente al rischio alto;
- Attività di livello 2, corrispondente al rischio medio;
- Attività di livello 1, corrispondente al rischio basso;
Che cadenza è stata stabilita per l’aggiornamento degli addetti antincendio?
In base all’art. 5 gli aggiornamenti per gli addetti al servizio antincendio hanno una cadenza almeno quinquennale, così come previsto anche dall’allegato tre.
Chi svolge i corsi di addetto antincendio?
I corsi possono essere svolti da:
- Il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del decreto;
- Direttamente dal datore di lavoro che abbia i requisiti di cui all’art. 6 o anche avvalendosi di lavoratori dell’azienda che sono in possesso dei medesimi requisiti;
Possono esercitare la propria funzione i docenti dei corsi antincendio già qualificati?
Può esercitare chi ha documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto, o rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento, o anche chi possiede una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza alla data di entrata in vigore del decreto.
Inoltre, per la docenza della sola parte teorica o della sola parte pratica il decreto detta i requisiti minimi, sia per la formazione necessaria, sia per l’esperienza documentata.
Come comportarci con i corsi per addetti antincendio già programmati?
L’articolo 7 ci dice che i corsi programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 sono validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Come abbiamo potuto vedere con questo decreto si è cercato di analizzare con completezza la materia dell’antincendio nella questione della formazione e dei requisiti formativi, in una disciplina nella quale è evidente l’importanza della formazione e dell’addestramento come strumento per arginare una emergenza, dettando delle nuove regole che finalmente definiscono in maniera chiara e inoppugnabile i requisiti essenziali e vincolando i formatori ad una reale esperienza nel campo per poter proseguire con l’insegnamento di questo argomento che spesso è stato trattato con superficialità anche per le lacune legislative che l’hanno permesso.
Salve richiediamo info per eventuale corso sulla nuova norma del DM settembre 21 “Tecnico Manutentore qualificato antincendio”. Il presente decreto definisce quali sono i compiti , attività e anche la formazione minima che un Tecnico antincendio qualificato deve possedere.
Gentilissimo, un consulente vi contatterà a breve.
Cordialmente