Riscopriamo gli obblighi di formazione e addestramento per i dispositivi di protezione individuale (DPI) così come definiti al Capo II del Titolo III del Dlgs 81/2008 leggendo con attenzione quanto previsto dalla norma prevenzionale
In particolare l’art. 74 precisa che si debba intendere per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI” qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
In forza di ciò, il datore di lavoro, nell’ambito dei propri obblighi, assicura ai propri dipendenti una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Come appena detto, la formazione e addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale è regolata dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con una valutazione dei rischi specifica in base alla complessità del DPI.
Il Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 425 suddivide i DPI in tre categorie in base al livello di rischio: Categoria I per rischi minimi, Categoria II per rischi medi, e Categoria III per rischi elevati (come morte o danni irreversibili).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di addestrare i lavoratori all’uso dei DPI di Categoria III e degli strumenti per la protezione dell’udito, secondo l’articolo 77, comma 5 del Dlgs 81/2008, sulla base di una valutazione dei rischi.
Inoltre, la formazione e l’addestramento devono essere ripetuti in caso di nuovi rapporti di lavoro, trasferimenti, cambiamenti di mansioni o l’introduzione di nuove tecnologie.
La formazione DPI prevede una fase teorica, mentre l’addestramento è pratico, garantendo così la sicurezza in situazioni ad alto rischio.
Obblighi specifici di formazione lavoratori in quota, che utilizzano sistemi di accesso con funi o si occupano di ponteggi, sono previsti dagli articoli 116 e 136 del Dlgs 81/2008.
I dettagli di questa formazione tecnica sono specificati nell’allegato XXI del Dlgs 81/2008.
Per i lavoratori autonomi e le imprese che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, la normativa prevede un corso specifico, di almeno 12 ore, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2011, suddiviso in moduli tecnico-giuridici e pratici.





