La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, introduce significative modifiche riguardanti la sorveglianza sanitaria e il ruolo dei medici competenti. Di seguito riportiamo una sintesi delle novità principali,
Novità sui Medici Competenti
All’articolo 38 del Testo Unico, dopo il comma 4 è stato introdotto il comma 4-bis.
Questo stabilisce che il Ministero della Salute, utilizzando i dati registrati nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), verifichi periodicamente il mantenimento del requisito di aggiornamento professionale previsto al comma 3, al fine della permanenza nell’elenco dei medici competenti.
Sorveglianza Sanitaria: Le Modifiche all’Articolo 41
L’articolo 41 del Testo Unico è stato riformulato dalla Legge 203/2024. Di seguito, i punti principali:
- Ambito di Applicazione
- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente o su richiesta del lavoratore, purché correlata ai rischi lavorativi.
- Tipologie di Visite Mediche – La sorveglianza sanitaria comprende:
- Visita medica preventiva: per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro e valutare l’idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica periodica: per monitorare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità, salvo diversa normativa, è annuale ma può variare in base alla valutazione dei rischi.
- Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute.
- Visita medica in occasione del cambio mansione: per verificare l’idoneità alla nuova mansione.
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per malattia superiore ai 60 giorni, se ritenuta necessaria dal medico competente. In caso contrario, il medico è tenuto a rilasciare un giudizio di idoneità.
- Nuove Disposizioni sulla Visita Preventiva
- Il medico competente deve tener conto degli esami già effettuati dal lavoratore, risultanti dalla cartella sanitaria e di rischio, per evitare inutili ripetizioni, salvo incompatibilità con le finalità della visita.
- Controlli e Sanzioni
- Entro il 31 dicembre 2024, un accordo in Conferenza Stato-Regioni ridefinirà le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcool-dipendenza.
- Le visite mediche possono includere accertamenti per verificare l’assenza di alcol-dipendenza e uso di sostanze psicotrope, ove previsto.
- Cartella Sanitaria e Giudizio di Idoneità – Gli esiti delle visite mediche devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, predisposta in formato cartaceo o informatizzato. Il medico competente è tenuto a esprimere un giudizio di idoneità che può essere:
- Idoneità.
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni.
- Inidoneità temporanea.
- Inidoneità permanente.
- In caso di giudizio di inidoneità temporanea, vanno specificati i limiti temporali.
- Ricorsi – Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni all’ASL territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Conclusioni
La Legge 203/2024 apporta importanti aggiornamenti volti a migliorare la gestione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, rafforzando il ruolo del medico competente e garantendo un approccio più efficiente e trasparente nella tutela della salute dei lavoratori.





