Sulla sicurezza dei Lavoratori non si scherza
a cura di Mario Romeo, Dirigente Salute e Sicurezza Sia Ingegneria
Una serie di accertamenti, ancora in corso, condotti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, coordinati da Pubblico Ministero, Sergio Dini, hanno portato alla luce un sistema di false attestazioni riguardanti corsi sulla sicurezza mai svolti.
Risultano ad oggi oltre 30 persone indagate, tutte di nazionalità cinese titolari di 15 attività, 8 delle quali sono state immediatamente chiuse e poste sotto sequestro. La tipologia delle aziende era diversa (bar, laboratori artigianali, centri estetici, bazar minimarket, stirerie), ma tutte funzionavano con il medesimo sistema: invece di mandare i propri lavoratori ad effettuare i corsi di formazione, trovavano più comodo “comprare” direttamente gli attestati di frequenza da un falsario di Padova (unico italiano tra gli indagati), senza mai svolgere veramente i corsi previsti, come prevede il D.Lgs. 81/08 e sue smi.
Secondo il decreto, altrimenti definito Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), tutte le figure che in azienda si occupano di sicurezza, RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti primo soccorso ed eventuali dirigenti e preposti, hanno l’obbligo di ricevere una adeguata formazione in materia di prevenzione e protezione, quest’obbligo ricade ineluttabilmente sul Datore di Lavoro, che in caso di non ottemperanza rischia – come si è visto – sanzioni, procedimenti penali e l’arresto.
In questo caso i reati contestati sono stati “Falso in atto pubblico” e “Violazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro”. Ma le pene possono anche inasprirsi in caso di infortuni o decessi sul lavoro, che in questo caso, fortunatamente, non sono avvenuti. Se in seguito ad infortunio o un decesso, viene accertato che il datore di lavoro non ha fornito la formazione necessaria, questi rischia l’incriminazione per omicidio colposo o lesioni colpose, e gli eventuali enti assicurativi (INAIL) e previdenziali possono in seguito rivolgersi in giudizio contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni riconosciuti al lavoratore.
Le resistenze maggiori che si riscontrano da parte dei datori di lavoro quando si tratta di formazione del personale, riguardano quasi sempre la “perdita” di tempo, sottratto all’attività lavorativa; i corsi sulla sicurezza, infatti, come previsto dalla Conferenza Stato Regioni attuativa del Testo Unico Sicurezza, devono essere fatti durante l’orario di lavoro. Ma siamo sicuri che il gioco valga la candela? Probabilmente i 30 indagati hanno fatto male i loro calcoli!
Quasi tutte le società e gli enti di formazione seri che rilasciano gli attestati codificano ormai ogni attestato rilasciato con un identificativo che ne permette la tracciabilità; in questo modo le autorità di controllo possono velocemente verificare e risalire alle generalità dell’Ente di Formazione, del Docente, all’ubicazione della sede del corso e della composizione della classe (tramite i registri) ed in fine possono controllare quali Enti Bilaterali o Parti Sociali siano state coinvolte nelle attività di formazione, cosi come richiesto dalla normativa. Dotarsi di attestati fasulli è, quindi, inutile, perché mai potranno attestare tutto quel sistema di condivisione e certificazione che la legge richiede come obbligatorio per la formazione sulla sicurezza.
Nei giorni successivi agli accertamenti è arrivata un brutta ed inquietante sorpresa: una lettera anonima contente minacce di morte rivolta al Maresciallo dei Carabinieri che dirige le attività in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia; probabilmente questo è un segno che dietro gli attestati falsi ed il falsario individuato ci sono strutture ben organizzate per sfruttare lavoratori stranieri spesso costretti ai margini della legalità ed a subire condizioni di lavoro irregolari.
Le modifiche del Jobs Act al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
La Legge n°183/2014, il famoso Jobs Act, prevedeva otto deleghe e che queste venissero esercitate entro sei mesi dall’entrata in vigore. A Marzo sono entrati in vigore due decreti (contratto tutele crescenti e tutele in caso di disoccupazione involontaria), a Giugno sono stati approvati definitivamente altri due decreti legislativi (riordino delle tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).
Con la seduta del 11 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato alcuni dei decreti attuativi e dei decreti in esame preliminare in attuazione delle previsioni inserite nel Jobs Act Legge 183/2014. Alcuni aspetti riguardano anche gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dall’eliminazione dell’obbligo della tessera di riconoscimento nei cantieri all’eliminazione del registro infortuni.
Le misure riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro sono state inserire in un decreto legislativo in esame preliminare recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Si tratta di un decreto che si sviluppa in tre parti: la Parte Prima, sulla semplificazioni procedure e adempimenti; la Parte Seconda, sulle disposizioni in materia di rapporto di lavoro; infine, la Parte Terza, sulle disposizioni in materia di pari opportunità.
La prima parte, sulle semplificazioni procedure e adempimenti è stata a sua volta suddivisa in quattro punti chiave che riguardano:
- Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.
- Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
- Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Le semplificazioni proposte al punto 3, in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro riguardano i seguenti punti:
- la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
- la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp)”.
Mentre per quanto riguarda la revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire «il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro».
I quattro schemi sono stati assegnati il 16 giugno alla Commissione XI Lavoro e alla Commissione V Bilancio e la consegna degli esiti dovrà avvenire entro il 16 luglio 2015.