In materia di collaborazione degli organismi paritetici nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti di cui all’art.37, comma 12, D.lgs.81/08, sono insorti non pochi equivoci interpretativi a seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. 37/0009483/MA007.A001 del 8 giugno 2015), con la quale il Ministero adito ha precisato che “i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici quanti piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011” e che di conseguenza “laddove un datore di lavoro eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art.37 D.lgs.81/2008, ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata.”
Tale precisazione ha indotto in errore molti datori di lavoro e con essi i propri diretti collaboratori ritenuto che la non sanzionabilità per mancata osservanza del comma 12 abbia di fatto affievolito il dovere del datore di lavoro di richiedere la collaborazione di un organismo paritetico.
Riteniamo necessario, pertanto, ritornare sulla questione, nel tentativo di proporre una più coerente interpretazione della normativa richiamata.
L’art.37, comma 1, del D.lgs.81/2008 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro di assicurare ” che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (….)”. Al successivo comma 12, il legislatore ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, ” in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.”
Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici costituiti da uno o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,(……) verificando che il possesso dei requisiti di legge sussistano contestualmente per entrambe le condizioni individuate ex art.37, comma 12, D.lgs. 81/2008 che l’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui svolge l’attività del datore di lavoro. L’Accordo del 25/07/2012 ha specificato che tale collaborazione non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione quanto, piuttosto, di mettere a conoscenza della volontà di svolgere attività formativa. La circolare ministeriale su richiamata ha ricordato inoltre l’obbligo del datore di lavoro di verificare il possesso da parte dell’organismo paritetico dei requisiti previsti dal D.lgs.81/2008.
Da quanto rappresentato si evince in modo inequivocabile il permanere in capo al datore di lavoro dell’obbligo di richiedere la collaborazione degli organismi paritetici in occasione della programmazione dell’attività formativa ai sensi del citato art.37, comma 12. A tal riguardo, Aifes ha avviato da tempo un servizio di assistenza alla collaborazione per i datori di lavoro, selezionando due organismi paritetici in possesso dei requisiti di legge: Enbic ( www.enbic.it ) ed Enbims ( www.enbims.it)
Solo coloro che utilizzeranno questa procedura potranno ottenere, attraverso la nostra piattaforma gestionale, la stampa degli attestati di avvenuta formazione riportante il logo Aifes.
Di contro, in caso di collaborazione con altri organismi paritetici, questa Associazione non potrà riconoscere la validità legale di eventuali attestati ne può consentire l’uso del logo Aifes.
Roma, 11 novembre 2015
Paolo Varesi
Esperto in contrattazione collettiva e mercato del lavoro.
Esperto in discipline giuridico prevenzionali
Manager della Sicurezza
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