Le modifiche al T.U. della sicurezza introdotte dal Jobs Act anche in materia ispezioni.
a cura del Prof. Fabrizio Bottini
Direttore Nazionale Ufficio giuridico di garanzia AIFES
Docente Universitario in legislazione prevenzionale
Diritto del lavoro e tutela assicurativa.
È ormai ampiamente risaputo, dall’operatore prevenzionale, che l’obbligo di sicurezza ricade principalmente sul datore di lavoro, come soggetto responsabile dell’intera organizzazione e garante del sistema antinfortunistico.
Sotto il profilo giuridico al principio della responsabilità penale, chiaro centro unitario di formale imputazione, si contrappone il concetto della complessità dell’organizzazione aziendale ponendo ad evidenza come anche altri soggetti “aziendali” rispondano, potenzialmente, per una moltitudine di reati omissivi.
Analizzando nel dettaglio, le ipotesi di responsabilità non si può non iniziare dal disposto dell’art. 2087 del codice civile (L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) norma per eccellenza del sistema prevenzionale, che vede in capo al datore di lavoro una duplice “veste” di responsabilità:
- di natura contrattuale per violazione di un diritto di credito; (La responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)
- di natura extracontrattuale per violazione di un diritto assoluto della persona (detta responsabilità è originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto. Gli elementi fondamentali della responsabilità extracontrattuale, così come individuati dall’ art. 2043 c.c., sono, dunque, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità giuridica e materiale tra il fatto illecito, l’evento lesivo ed il danno ingiusto, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo. La responsabilità extracontrattuale viene, di norma, messa a raffronto con la responsabilità contrattuale, della quale condivide l’obbligazione risarcitoria ma dalla quale si distingue in ordine alla fonte dell’obbligazione e quanto alla relativa disciplina giuridica.
La principale differenza tra le due fattispecie è che, mentre la responsabilità contrattuale presuppone un preesistente vincolo obbligatorio inadempiuto tra le parti, la responsabilità extracontrattuale nasce ex novo per effetto del fatto illecito produttivo del danno ingiusto.
In tale prospettiva, mentre nell’ambito della responsabilità contrattuale l’obbligazione risarcitoria si giustappone o si sostituisce alla precedente obbligazione contrattuale, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale esiste esclusivamente l’obbligazione risarcitoria che nasce, per l’appunto, in conseguenza del fatto illecito produttivo del danno ingiusto.
Sotto il profilo della disciplina giuridica, la responsabilità extracontrattuale si distingue dalla contrattuale in ordine al termine di prescrizione (decennale con riferimento al credito derivante da responsabilità contrattuale, quinquennale con riferimento al credito derivante da responsabilità extracontrattuale).
Ulteriore elemento di distinzione è quello relativo all’onere della prova della colpa in quanto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve fornire la prova del comportamento colpevole dell’autore dell’illecito mentre, nella responsabilità contrattuale, l’onere di provare il comportamento diligente nonostante il mancato adempimento della prestazione grava sul debitore.
Altro elemento di differenziazione riguarda l’ambito dei danni risarcibili in quanto, in caso di responsabilità extracontrattuale, l’obbligo risarcitorio non è limitato, come nella contrattuale, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione (cfr. l’art. 1225 c.c.).
Tanto premesso, negli ultimi anni si è molto dibattuto sulla applicabilità di fattispecie penalistiche prima d’ora, relative a ben altri reati che non quelli prevenzionali.
Ci riferiamo alla triste vicenda della acciaieria torinese della Thyssenkroup all’interno della quale, la notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2007, si originò un tragico incendio che portò alla morte sette lavoratori dello stabilimento.
Il caso destò particolare interesse nell’opinione pubblica e fu caratterizzato da una sentenza di primo grado, come definita da più voci, “epocale”, per aver riconosciuto per la prima volta la sussistenza del dolo eventuale in caso di incidente mortale sul lavoro (l’agente si sia rappresentato come probabile e possibile anche l’evento morte e, ciononostante, abbia agito, così accettando di esso preventivamente il rischio e mostrando in definitiva di volerlo cagionare) nei confronti dell’Amministratore Delegato, per poi scaturire in ben altre fattispecie penalistiche riconducibili alla colpa cosciente (mal governo di un rischio e mancata adozione di cautele doverose, idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito) per quanto riguarda gli altri “attori” coinvolti.
Le due figure rientrano nell’ambito dell’elemento soggettivo del reato, che può assumere le forme del dolo e della colpa.
Ciò premesso, il dolo eventuale costituisce la forma più lieve del dolo. Esso viene in rilievo tutte le volte in cui il soggetto agente realizza un fatto tipico che, tuttavia, non costituisce l’obiettivo della condotta né una conseguenza certa o altamente probabile, ma egli lo prevede come possibile e accessoria conseguenza della condotta principale, e agisce accettando il rischio che possa verificarsi.
Viceversa, nella colpa cosciente, la quale rappresenta, invece, la forma più grave della colpa, l’agente, che ugualmente si profila la possibilità del verificarsi dell’evento, agisce con la sicura convinzione che esso non si verificherà.
Il dolo eventuale e la colpa cosciente hanno, indubbiamente, diversi elementi comuni: in entrambi, la condotta è diretta a realizzare altri scopi e determina anche il verificarsi di un accadimento o di un evento che non è direttamente preso di mira, ma che è previsto come conseguenza accessoria della condotta principale. In tutti e due i casi, il soggetto agisce prevedendo come probabile o possibile il verificarsi di un evento non direttamente preso di mira.
Accertata l’esistenza di elementi comuni, il problema si pone, invece, con riferimento, al criterio distintivo tra i due istituti.
Tra le diverse tipologie di criteri elaborati da dottrina e giurisprudenza, ad oggi sembra riscuotere maggiore successo quello dell’accettazione del rischio.
Secondo il suddetto criterio, il dolo eventuale presuppone la rappresentazione della concreta possibilità di verificazione dell’evento e, nonostante ciò, la decisione di agire accettando il rischio concreto di provocare quel determinato evento.
La colpa cosciente, viceversa, viene in rilievo tutte le volte in cui il soggetto agente si rappresenta l’astratta possibilità dell’evento lesivo, ma confida con certezza nel fatto che esso non si concretizzerà, sicché non accetta il rischio del suo verificarsi. In altri termini, le sue componenti sono la rappresentazione dell’evento e la contestuale certezza di essere comunque in grado di dominarlo e di evitarlo.
Oltre quanto esposto, l’altra evidente particolarità che ha contraddistinto la vicenda in esame, è l’aver posto l’attenzione, da parte della Procura della Repubblica anche ad altri soggetti “estranei” all’azienda, oggetto di separato procedimento penale.
Ci riferiamo ad “alcuni” organi ispettivi, che sarebbero (condizionale d’obbligo) stati particolarmente benevolenti nei confronti della Azienda. Sembrano, infatti, essersi verificati episodi punibili ex art.323 c.p. – abuso d’ufficio (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravi
ed art.479 c.p. – falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
(Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476) testi la cui attendibilità è stata confermata rilevano infatti che l’impresa veniva messa al corrente delle visite da parte dell’A.S.L. con qualche giorno di anticipo, in modo tale da poter procedere a pulizie ad hoc, appositamente in funzione dell’imminente verifica, al fine di conferire un aspetto presentabile al sito produttivo.
Il rinvenimento ed il sequestro di alcune mail a riguardo provenienti dagli imputati e dirette ai dirigenti, ai capireparto ed ai capiturno del sito torinese costituiscono un indicatore particolarmente solido della conoscenza delle condizioni precarie ed “impresentabili” dello stabilimento.
In aggiunta, è opportuno segnalare come i controlli e le prescrizioni fossero connotati da una “complessiva scarsità e […] carente incisività”
In ultimo è bene precisare con incisività giuridica che tutto quanto riportato non può attenuare, comunque, le responsabilità̀ del datore di lavoro, posto il cruciale ruolo che egli riveste nell’individuazione e nella riduzione al minimo dei pericoli per l’incolumità̀ dei suoi lavoratori.