Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre lo stato di emergenza e proroga le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.
Il Decreto, nel confermare le disposizioni in materia di contenimento del contagio introduce alcune novità e specifiche indicazioni in relazione ad ambiti particolari come la scuola, i servizi educativi per l’infanzia, il trasporto pubblico e gli obblighi per chi rientra da paesi considerati a rischio, interpretando lo stato di incertezza che ancora accompagna le scelte da adottare.
In materia di formazione professionale e quindi di formazione in materia di salute e sicurezza, la Regione Piemonte ha comunicato:
..con Ordinanza n. 72 del 29 giugno 2020 è stato revocato, a decorrere dal 30 giugno 2020, il punto 28 del Decreto del Presidente del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020 e che, pertanto, dal 30 giugno 2020, è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di formazione professionale in presenza nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020.
Alla luce di quanto sopra, si raccomanda di utilizzare la modalità in video conferenza nel rispetto di quanto previsto nell’allegato II dell’Accordo 128/2016 e solo per i moduli formativi che prevedono la formazione in e-learning.
L’Allegato II dell’Accordo 128/2016 disciplina, appunto, “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning di carattere organizzativo, tecnico; i profili di competenza per gestione didattica e tecnica ed infine la documentazione.
Nello stesso Accordo, l’allegato V propone la tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di formazione. La tabella è suddivisa nelle due categorie dei corsi di formazione base e corsi di aggiornamento, nelle quali vengono elencati i soggetti, le norme di riferimento, la categoria di rischio, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, la valutazione degli apprendimenti, le modalità di valutazione, il numero massimo di discenti ammesso, le indicazioni sulla metodologia didattica ed infine i corsi erogabili in e-learning.
Proprio sulla metodologia di erogazione di corsi, sin dal mese di marzo si è aperto un interessante dibattito che ha costretto molte Regioni “obtorto collo” a pronunciarsi in materia di formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.
La stessa Regione Piemonte attraverso il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nella circostanza aveva elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.
Allora la posizione è stata la seguente:
“In sintesi, le indicazioni di seguito esposte, che sono state condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Come a dire che il valore legale della modalità in videoconferenza sincrona possa essere riconosciuto solo in termini di contesto.
Niente di più falso e di più assurdo