Come assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati?
Con il recentissimo parere nr. 7/2016 la Commissione Interpelli ha fornito esaurienti indicazioni in merito alle “modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008”.
In particolare ci si chiede con quali modalità il committente ovvero il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”. Al riguardo va premesso che l’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”. L’art. 97, co 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 prevede “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.
L’art. 90, co 9, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.
Tutto ciò premesso la Commissione ha inteso ribadire che in relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.
Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Fin qui il parere della Commissione Interpelli.
In questa delicata materia, però, pur consapevoli del ruolo fondamentale svolto dall’impresa affidataria a mente dell’art. 97 del d.lgs. 81/08 per la gestione della sicurezza nel cantiere – basti pensare alla verifica tecnico professionale del subappaltatore o alla verifica di congruenza dei piani operativi o, ancora, alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e all’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento – ci limitiamo a prendere atto del contenuto letterale del parere espresso dalla Commissione, senza però esimerci dal sottolineare che il diretto richiamo allo strumento dell’autocertificazione, seppur formalmente legittimo, non sempre garantisce il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi previsti in materia i quali, nel caso di specie, potranno essere per l’appunto solo autocertificati.
Ci sia consentito, perciò, di mantenere aperto questo punto di domanda: un’autocertificazione può adeguatamente assicurare “l’avvenuta specifica formazione”?
Tenuto conto, da un lato della finalità della norma e dei primari diritti, valori e interessi che essa intende preservare e, dall’altro, dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali diretta conseguenza proprio di una scarsa e del tutto assente formazione in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, riteniamo che l’autocertificazione potrebbe non essere sufficiente.