È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016, il Decreto del Ministero dell’Interno 8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 23 luglio 2016, rappresenta la prima norma tecnica verticale (capitolo V.4 – Uffici), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il D.M. del 3 agosto 2015.
Il campo di applicazione, art. 2 del decreto, recita che si può applicare alle attività di edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti, individuate al numero 71 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
Il decreto è strutturato nel seguente modo:
- 4.1 Scopo e campo di applicazione
- 4.2 Classificazione
- 4.3 Profili di rischio
- 4.4 Strategia antincendio
- 4.4.1 Reazione a fuoco
- 4.4.2 Resistenza a fuoco
- 4.4.3 Compartimentazione
- 4.4.4 Gestione della sicurezza antincendio
- 4.4.5 Controllo dell’incendio
- 4.4.6 Rilevazione ed allarme
- 4.5 Vani degli ascensori
Nella sezione V.4.2 gli uffici sono classificati sia in base al numero di persone presenti
- Persone presenti
OA 300 < n < 500
OB 500 < n < 800
OC n > 800
- massima quota dei piani
HA h < 12 m
HB 12 m < h < 24 m
HC 24 m < h < 32 m
HD 32 m < h < 54 m
HE h > 54 m
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA Locali destinati ad uffici e spazi comuni
TM Depositi di sup. lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico > 6000 MJ/m2
TO Locali con affollamento > 100 persone
TK Locali con carico di incendio specifico > 1200 Mj/m2
TT Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)
TZ Altre aree (Esercizi pubblici ecc.)
Con almeno le aree TK classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
Nella sezione V.4.4 Strategia antincendio
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
- Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
La sezione V.4.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:
Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre Aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).
Per la gestione della compartimentazione, la sezione V.4.4.3, nella tabella V.4-2, descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.
La sezione V.4.4.4. – Gestione della Sicurezza Antincendio tratta il caso di attività con sistema di vie di esodo ad uso promiscuo. In particolare per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell’attività diversi, con sistema di esodo promiscuo, deve essere previsto l’incremento di prestazione della misura gestionale della sicurezza antincendio (capitolo S.5).
Ulteriori indicazioni specifiche per l’attività ufficio sono riportate nelle sezioni V.4.4.5 – Controllo dell’incendio, V.4.4.6 Rivelazione ed allarme e V.4.5 Vani degli ascensori, se presenti.
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