In caso di distacco del lavoratore la sorveglianza sanitaria spetta alla società distaccante o distaccataria?
In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
È possibile erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning?
Tenuto cono delle previsioni di cui all’art. 37, comma 1 del d.lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che, al p. 3, stabilisce chiaramente che “… sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per la formazione generale dei lavoratori.”, ne consegue che “. la formazione specifica dei lavoratori NON può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di <<progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica di lavoratori e dei preposti.”
Il decreto 81/08 è applicabile agli studi associati degli infermieri?
Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto legislativo 81/08, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.