L’articolo 1, comma 65, legge 24 dicembre 2007, n. 247
ha stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica e rimasti privi di occupazione in seguito a tali eventi, è attribuito ai fini previdenziali e assistenziali il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, a condizione che gli interessati abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola.
Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità.
La notifica degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli avviene mediante pubblicazione online su questo sito, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Pertanto, gli elenchi nominativi annuali validi per l’anno 2017 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo prossimo.