La circolare INPS 19 gennaio 2018, n. 7, a firma congiunta dei Direttori Generali INPS e INAIL,
fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie professionali e per il pagamento delle indennità di fine servizio in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La norma individua i destinatari, i requisiti amministrativi e tassativamente le patologie rilevanti per accedere alla pensione di inabilità.
Il diritto alla pensione è subordinato al riconoscimento della patologia di origine professionale, certificata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti stabilite dalla legge.
L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Dal 2018, le domande per l’accesso al beneficio presentate online all’INPS devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.
Per l’incompatibilità con l’assegno mensile di assistenza vale il principio del trattamento più favorevole, secondo le modalità previste dalla circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164.
Per i lavoratori aventi diritto le indennità di fine servizio sono corrisposte nel momento in cui il soggetto ha maturato il diritto sulla base della disciplina vigente.