Il delicato e sempre presente tema dei soggetti formatori, così come qualificati dalla legge, è stato affrontato a Bergamo in occasione della recente Fiera di Sant’Alessandro nel corso di un interessante e partecipato convegno organizzato da Aifes attraverso la propria sede regionale e Centro di Alta Formazione EmmeV e patrocinato, tra gli altri, dall’Associazione Linea Vita e dal Collegio dei geometri e geometri laureati di Bergamo.
Il tema è stato affrontato da Paolo Varesi, coordinatore scientifico del Centro Studi di Aifes e Membro effettivo della Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro di cui all’art.6 del D.lgs.81/08.
Varesi ha richiamato l’attualità della corretta definizione e individuazione dei soggetti formatori alla luce delle diffuse pratiche di “contraffazione” cui sono spesso vittime i datori di lavoro che si avvalgono di tali “costose” collaborazioni, puntualmente contestate in termini di adeguatezza in sede di verifica da parte degli organismi di vigilanza
L’art. 37 del D.lgs.81/08 impone al datore di lavoro l’obbligo di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. Il successivo comma 7 recita che la formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili o presso le associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Perché tali soggetti possano legittimamente operare, devono rispondere a precisi requisiti di maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale, individuabile, come nel caso di Aifes, attraverso il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, l’ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali, la stipula dei contratti collettivi di lavoro, eccetera.
La cura con la quale il legislatore ha inteso qualificare i soggetti formatori abilitati è strettamente connessa alla qualità della formazione somministrata che ricordiamo, deve essere sufficiente è adeguata in merito ai rischi specifici e rispetto le conoscenze linguistiche.
È in capo al datore di lavoro l’onere di individuare i soggetti in possesso dei previsti requisiti normativi, pena la responsabilità colposa per gli eventi conseguenti la propria azione.
La questione si fa ancor più delicata allorquando si affronta il tema delle attrezzature di lavoro di cui al Titolo III del D.lgs.81/08 con particolare riguardo all’art. 73 che disciplina il dovere d’informazione, formazione e addestramento gravante in capo al datore di lavoro.
Il dettato normativo prevede che ” il datore di lavoro provveda:
- affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni necessaria informazione ed istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza, (….);
- (….) informare i lavoratori sui rischi sui rischi cui sono esporti furente l’uso delle attrezzature” (…);
- (…) “le informazioni e le istruzioni d’uso siano comprensibili ai lavoratori interessati” ….”
- (..) I lavoratori incaricati (..) ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo è sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”
In materia di attrezzature di lavoro e formazione non formale, la Cassazione penale, Sez.V, Sentenza n.35295 del21 agosto 2013 ha stabilito che ” la formula normativa rinvenibile nell’art.38, d.lgs. 626/1994 ( ora art.73 D.lgs.81/08) , secondo il quale il datore di lavoro assicura che i lavoratori rivelano un adeguata formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro che devono utilizzare, non pone limiti modali; sicché il datore di lavoro deve ottemperare alla prescrizione con comportamenti che gli sono possibili. Non c’è dubbio, al proposito, che a fronte di libretti di istruzione inadeguati il datore di lavoro fosse in grado di pretendere dal venditore più chiare e complete indicazioni. Le eventuali inutilità del corso di formazione non può tradursi in inadempimento dell’obbligo formativo incombente sul datore di lavoro il quale non certo può ritenere di avere adempiuto alla prescrizione normativa con il solo ossequio formale ad essa”
La Conferenza per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo del 22 febbraio 215 ha sancito tra le altre cose l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un particolare abilitazione degli operatori e dei soggetti formatori e tra questi : le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; gli enti bilaterali e gli organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione.
Un appello ai datori di lavoro: fate molta attenzione ai requisiti posseduti dai soggetti cui affidate la formazione dei vostri lavoratori. Una scelta sbagliata vi può costare molto cara.