Riteniamo che ci sia poco altro da aggiungere sul ruolo essenziale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ben delineato dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. sia in ordine alle delicate competenze e prerogative che gli vengono riconosciute che riguardo alla specifica e adeguata formazione che deve ricevere.
Al riguardo l’art. 37 del Testo Unico è chiarissimo e non lascia spazio alcuno a generalizzazioni di sorta nell’individuare i contenuti minimi della formazione e la durata del corso, così come lo è anche l’art. 48 nel disciplinare la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale.
Qual è dunque la novità?
È quella contenuta nell’Accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016 nel quale è chiaramente indicato che anche la formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
AIFES, anche in questo caso, è stata tempestiva ed ha fatto da apripista prevedendo espressamente tale opzione nel “proprio” CCNL per i dipendenti di Aziende ed Enti che operano nel campo della formazione e della consulenza aziendale in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2017, di cui è firmataria unitamente a CISAL e ANPIT.
L’art. 194 del predetto ccnl, infatti, prevede espressamente che << …le Parti confermano che la “formazione base” per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento possano essere erogati in modalità e-learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
- essere soggetto previsto al punto 2 (“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”) dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in modo da assicurare costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e l’accessibilità (help tecnico e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali, realizzabili anche in modalità e-learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all’allegato V del citato Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, le Parti individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della formazione del R.L.S.>>.
Una previsione innovativa e di sicuro interesse che, al momento, ad eccezione del “nostro” contratto e di quello per Dipendenti dei settori del commercio firmato da ANPIT, Unica, Confimprenditori e CISAL Terziario, non ha ancora trovato il giusto spazio in altri ambiti contrattuali.
Roma, 25 maggio 2017
Arianna De Paolis – Redazione AIFES