7 luglio: approvazione nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione nonché dei lavoratori
Dopo tanta attesa finalmente è stato licenziato l’Accordo sulla durata ed i contenuti minimi per percorsi formativi per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
Seppur non ancora definitivo, da una prima attenta lettura l’Accordo presenta degli elementi di novità significativi e tante zone d’ombra che andranno chiarite.
Deluso, però, chi si aspettava grandi stravolgimenti in materia che non ci sono stati e non ci saranno, presumibilmente, almeno che il testo in esame non venga stravolto.
Innanzitutto:
titolo di studio: pressoché confermate le “vecchie” previsioni. L’unica certezza appare il diploma di scuola media superiore. Per i corsi specifici adeguati alla natura dei rischi, nulla di nuovo. Speriamo, solo, vivamente che i proponenti organizzatori vadano ben oltre la mera didattica che ad oggi, ha comportato scarsi risultati in ordine alla adeguatezza del corso.
Alzi la mano l’RSPP che possa dire che la frequenza dei vari moduli B abbia fugato ogni dubbio sui rischi e le relative misure preventive e protettive, ai quali lo stesso modulo si è rivolto.
Opportunità e-learning – valida solo se se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla Contrattazione collettiva. Il richiamo alle parti sociali è forte e preciso. Ad oggi nessun Contratto Collettivo (o quasi) si è mai soffermato nel dettaglio analitico di come gestire attività formative e con quali modalità. Auspichiamo che sia uno spunto migliorativo di cui tenerne debito conto. L’impressione che si ha è quella di avere perso, ancora una volta, una grande opportunità.
A livello europeo è stato sancito a chiare lettere. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se ben utilizzate e strutturate, possono modificare in maniera significativa i tradizionali processi didattici e dare vita a nuovi e validi modelli di apprendimento, basati su processi interattivi e pratico – funzionali, sia nella istruzione a distanza sia, in via più generale nell’insegnamento tecnologicamente assistito. Ben venga, quindi, l’opportunità e-learning.
Ricordiamo come negli anni 2000-2001 la Commissione europea pose l’e-learning come asse portante della politica dell’Unione in tema di cultura, istruzione e società della informazione.
Quello che ci auguriamo è che gli Accordi Stato Regioni, vadano a regolamentare la materia formativa c.d. a distanza, in modo che la stessa diventi utile strumento formativo e non elusivo di un obbligo precipuo, come in alcuni casi abbiamo assistito.
Altro auspicio in ordine ai futuri decreti attuativi e/o interventi ministeriali, risiede nella speranza che venga messo a tacere lo scempio normativo al quale abbiamo assistito fino ad oggi. La possibilità che le Regioni possano legiferare in materia prevenzionale ha fatto si, non solo che la norma prevenzionale sia apparsa frammentata nel territorio nazionale (come in una sorta di pseudo federalismo) ma che l’applicazione della relativa sanzione sia stata assoggetta a criteri diversificati da regione a regione e questo, come ampiamente risaputo, il nostro ordinamento non lo consente e non lo deve permettere.
Ricordiamo, infatti, che le leggi regionali, nonostante rappresentino l’esercizio di una vera e propria potestà legislativa attribuita alle regioni, anche il nuovo testo dell’art. 117, comma 2, cost., introdotto con la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha ribadito la potestà esclusiva dello stato nella materia penale. allo stato attuale, pertanto, ma le regioni possono presidiare i propri precetti soltanto mediante il ricorso alla sanzione amministrativa.
Classi di laurea L’art. 32 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Grandi dubbi sull’articolo in esame si palesano lì dove gran parte dei percorsi universitari non garantiscono un insegnamento in materie prevenzionale così articolato ed esaustivo, tanto da comportare un esonero in tal senso. Grandissime perplessità sul capoverso successivo. Quello in cui si introduce come titolo di esonero, il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo.
Cosa si intende per certificato universitario? Una dichiarazione? Una attestazione? Una autocertificazione?? Ovvero qualsiasi altro elemento che comprovi la trattazione della materia prevenzionale.
Parlando della classe di laurea in giurisprudenza, per esempio, questo equivarrebbe a dire che uno studente che abbia seguito l’insegnamento in diritto internazionale del lavoro, all’interno del quale risiedono tutti i caposaldi della normativa prevenzionale nonché della valutazione del rischio, possa ritenersi esonerato dei moduli di cui sopra??
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- le Università;
- le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- l’INAIL;
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l’amministrazione della Difesa;
- le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- gli enti bilaterali, quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento
- i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- gli ordini e i collegi professionali.
L’elenco riportato richiede di soffermarsi su alcuni punti di fondamentale importanza.
Segnatamente sulla lettera l) ed m). Si è cercato di intervenire limitando una proliferazione di associazioni sindacali che con la “scusa” dell’art. 39 della Carta Costituzionale sono state appositamente create per la mera erogazione di attività formative. In parte l’intervento è riuscito ma la strada per una risoluzione definitiva è lontana a terminare.
Quello che sorprende e non poco, è che per l’ennesima volta sia stato fatto rilevare come venga data rilevanza alla consistenza numerica degli associati nelle singole OO.SS.
La Corte di Cassazione, in tal senso, si è pronunciata già nel lontano 1991 con la sentenza n. 7622, ovvero:
Il carattere di maggiore rappresentatività̀ dell’organizzazione sindacale – che, ai sensi dell’art. 19 della l. 20 maggio 1970 n. 300, condiziona la legittimazione alla costituzione di una rappresentanza nell’unità produttiva dell’azienda e che va rilevato con riguardo alla posizione della confederazione cui aderisce l’associazione medesima, senza che ciò violi gli art. 39 e 41 Cost. – non è legato in modo decisivo alla consistenza numerica del sindacato, assumendo, invece, rilevanza sia l’equilibrata consistenza associativa in tutto l’arco della categoria che la confederazione è istituzionalmente deputata a tutelare, sia la significativa presenza territoriale, distribuita sul piano nazionale (e non localizzata soltanto in una determinata area geografica), sia l’attività̀ di autotutela sindacale, consistente, in particolare, nella sottoscrizione di contratti collettivi, o anche nella mera adesione successiva a contratti stipulati da altre organizzazioni, sia, infine – come mero elemento indiziario – l’emissione del decreto del Ministro del lavoro che accerti i requisiti di rappresentatività̀ di cui all’art. 2 della l. 18 novembre 1977 n. 902.
La sentenza in esame, sembra, scongiurare in una volta sola due dei punti riportati nell’Accordo in esame:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ….esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.
Condivisibile appare l’indicazione secondo la quale, i soggetti aventi diritto, possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GU del 23 gennaio 2009, anche se il fruitore potrebbe essere facilmente tratto in inganno dal fatto che non esista un elenco ufficiale sul quale trovare evidenza di chi siano i soggetti formatori con detti criteri di rispondenza.
Basterebbe, forse, ricalcare lo stesso criterio utilizzato dal nostro legislatore nell’individuazione delle Associazioni che possono rilasciare attestazioni in base alla legge 4/2013. Le stesse risiedono all’interno del Sito del Ministero dello sviluppo economico con evidenze oggettive dei requisiti normativamente previsti per l’esercizio della funzione richiesta.
Stesso identico discorso applicabile agli Organismi Paritetici di cui tanto si è scritto e discusso ma che restano ampiamente sottovalutati in ordine alla loro originale, preziosa funzione, di supporto ed assistenza datoriale.
Un altro punto su cui riflettere e sul quale bisognerà fare chiarezza è il seguente:
…..strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome …..
Nulla da eccepire in ordine all’accreditamento necessario purché lo stesso sia ottenuto sulla scorta di criteri di uniformità tra le diverse regioni che, ad oggi, sono state a dir poco frammentarie in tal senso.
La disparità a tal proposito indurrebbe, infatti, nel pericoloso baratro il soggetto formatore che in possesso dei requisiti normativamente previsti in ordine alle diverse articolazioni territoriali dovesse trovarsi a far fronte ad una miriade di schemi di accreditamento, tanti quanti, sono le Regioni interessate.
Continuando nella lettura dell’Accordo, fortunatamente, viene inglobato il requisito previsto dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, in ordine alla qualificazione del docente ed ai criteri di organizzazione dei corsi, così come già ampiamente sperimentato sugli Accordi Stato Regioni relativi alla formazione dei lavoratori ed all’utilizzo delle attrezzature.
Fabrizio Bottini
Docente in legislazione prevenzionale comparata, diritto del lavoro e tutela assicurativa
Direttore Nazionale Ufficio Giuridico AIFES
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