Ma non incide nel merito delle responsabilità
Per riconoscere con una giusta valutazione le colpe di chi ha provocato la morte di numerosi dipendenti della Eternit e di persone che vivevano nelle vicinanze dei suoi stabilimenti di Casale Monferrato, Rubiera, Cavagnolo e di Bagnoli per esposizione alle fibre di amianto, si auspicava che la Corte di Cassazione – nell’udienza tenutasi lo scorso 13 dicembre – accogliesse il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare presso lo stesso Tribunale il quale aveva dichiarato essere intervenuta la prescrizione trattandosi di morti per reati giudicati colposi.
In effetti, propio la qualificazione giuridica di queste morti come omicidi colposi ha consentito che alcune di esse divenissero improcedibili per intervenuta prescrizione – cioè dal momento dell’esposizione all’amianto e l’inizio del processo è passato troppo tempo e i reati si sono così prescritti per il decorso di esso – perché il Giudice dell’udienza preliminare che avrebbe dovuto giudicare se rinviare a giudizio il Sig. Stephan Schmidheiny, gestore della Eternit, per i reati di omicidio volontario con dolo eventuale decideva invece di ritenere che lo stesso sarebbe stato semmai responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento, e cioè un reato che si prescrive in un tempo assai inferiore rispetto al tempo che ci vuole per prescriversi il reato più grave.
Invece, il magistrato della Cassazione ha – inaspettatamente – confermato che sono da qualificarsi come colposi – andando di fatto contro le richieste della Procura di rinviare a giudizio Schmidheiny per omicidio volontario, in quanto, nella sostanza, ha ritenuto l’impossibilità di risalire e dimostrare la volontarietà della condotta omissiva di Schmidheiny ma solo, semmai, di potergli attribuire responsabilità della colpa cosciente.
Gli avvocati di ANMIL – Alessandra Guarini di Biella, Cesare Bulgheroni di Milano e Massimiliano Gabrielli di Roma – che hanno partecipato alla camera di consiglio svoltasi di fronte alla Corte di Cassazione lo scorso 13 dicembre, hanno ribadito fortemente che quando si preferisce esporre al rischio della salute e della vita i lavoratori – e le persone che abitano vicino agli stabilimenti produttivi – solo per questioni economiche di risparmio, non si può più parlare di condotta colposa ma si deve, invece, considerare quel rischio a cui li si espone come una condotta cosciente e volontaria e, quindi, quelle morti sono comunque da considerarsi a tutti gli effetti come omicidi volontari.
Detto questo, va fortemente sottolineato che, in realtà, la sentenza della Cassazione non ha affatto risolto il problema una volta per tutte perché non è, dunque, entrata nel merito giuridico della vicenda sostenendo che effettivamente quelle morti vanno qualificate come omicidi colposi, ma si è semplicemente limitata a rigettare il ricorso della Procura di Torino osservando che non era ammissibile in quanto non risultava essere stato presentato correttamente.
Insomma la questione delle morti da esposizione all’amianto presso gli stabilimenti Eternit non è affatto stata risolta definitivamente dalla decisione della Cassazione perché i Giudici che dovranno trattare i vari processi – il Tribunale di Vercelli per lo stabilimento di Casale Monferrato, quello di Torino per lo stabilimento di Cavagnolo, quello di Reggio Emilia per quello di Rubiera e quello di Napoli per lo stabilimento di Bagnoli – potranno a loro volta riqualificare i reati contestati da omicidi colposi ad omicidi volontari così come i nostri avvocati insisteranno a chiedere.
Per questo per l’ANMIL non è finita qui e continuerà a combattere a fianco dei lavoratori perché la Giustizia abbia il suo corso.