A seguito delle disposizioni normative di cui alla legge n.76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 sul tema delle unioni civili e convivenze di fatto, si forniscono le istruzioni operative per la concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare si evidenzia che:
la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex legge n. 104/92,
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001;
il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.
Leggi la Circolare n. 38 del 27-02-2017 anche per la modalità di presentazione delle domande.