Con la Circolare n. 19 dell’11/12/2018, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
illustra la normativa di cui all’articolo 43 bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito dalla Legge n. 130 del 16 novembre 2018.
In base a esso, è stata prevista la possibilità, per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 44 del medesimo Decreto legge, per crisi per cessazione di attività,”di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento“.
Fonte:Ministero del Lavoro