Con interpello n. 6/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
è intervenuto in materia di lavoro intermittente, chiarendo l’applicabilità delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 66/2003 in materia di lavoro straordinario allo stesso.
In particolar modo, il dicastero ha confermato l’applicabilità delle norme in materia di orario di lavoro anche al rapporto c.d. “a chiamata”, in virtù delle seguenti considerazioni:
- la disciplina dell’orario di lavoro contenuta nel D.lgs. in parola si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore, fatte salve le esclusioni espressamente contemplate dalla legge;
- Stante il principio di parità di trattamento, il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello (art. 17 C.1 del D.lgs. N. 81/15);
- La facoltà concessa al datore di lavoro di attivare il contratto intermittente rispetto ad esigenze non predeterminabili dell’attività lavorativa non consente comunque di escludere l’istituto dall’applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e nel caso di specie, delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni contributive, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo.
Fonte: Ministero del Lavoro