Presentazione della domanda
La domanda di contributo è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, dall’1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento.
Per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre.
Beneficiari
- le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;
- le grandi imprese.
Non possono beneficiare dei contributi:
- le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
- spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
- spese relative ad analisi di laboratorio
- le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro
Spese non ammissibili a contributo
- le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto
- le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000)
Importo del contributo
- per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
- per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
- per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro
Riferimenti normativi
- Articolo 4, commi 30 e 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)
- Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres. del 21 luglio 2017, pubblicato nel BUR n. 31 del 2 agosto 2017