Con la circolare n. 8 del 12 febbraio 2018, sono state chiarite le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo
in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, a seguito delle novità apportate dall’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Hanno diritto alla prestazione del fondo gli eredi dei soggetti deceduti, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.
La domanda per ottenere la prestazione, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2018, inoltrando il modulo 191 new allegando anche la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto entro il 31 dicembre 2017.
Articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verbale di conciliazione giudiziale.
Art.1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.
Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni applicative.
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