Con il decreto legislativo 151/15 il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del decreto Legislativo 81/08 con l’obiettivo di dare al TUS una veste più Europeista, maggiore interdisciplinità e di snellire alcuni adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con la modifica del comma 8 dell’att. 3 (campo di applicazione) l’imprenditore e/o il professionista che utilizza una persona per svolgere un lavoro accessorio (voucher) dovrà, nei confronti del prestatore, applicare tutta la vigente normativa in materia. Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 21
Nel comma 12bis dell’art. 3 (campo di applicazione) vengono meglio individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 (Imprese familiari e Lavoratori autonomi)
Con la modifica del comma 1 dell’art 5 (Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), viene rivista la composizione del Comitato che ora sarà composto da 4 rappresentanti Ministeriali: Salute, Interno, Infrastrutture e Trasporti, dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e da quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio
Il comma 5 dell’art. 5 è stato sostituito con il seguente: Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute
Con le modifiche dell’art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro) viene ridotta la commissione da 40 a 32 componenti e vengono ridisciplinate la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento per un migliore raggiungimento delle finalità e dei compiti attribuiti alla commissione stessa.
Con le modifiche dell’art. 12 (Interpello) ai soggetti già individuati ad inoltrare richieste vengono aggiunti gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome
All’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) è stato aggiunto il comma 3ter secondo il quale ai fini della valutazione dei rischi l’INAIL, anche con la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite il coordinamento tecnico delle Regioni e degli organismi paritetici rende disponibile al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
All’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) è inserito il comma 6 quater secondo il quale con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della commissione consultiva permanente, sono individuati sistemi di supporto alla valutazione dei rischi tra i quali strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA** (Online Interactive Risk Assessment)»
* Che cosè l’OIRA ( http://www.oiraproject.eu )
L’OiRA è stato creato per fornire strumenti di facile impiego destinati alle micro e alle piccole imprese, come guida nel processo di valutazione dei rischi. Il software OiRA, sviluppato dall’EU-OSHA nel 2009 e operativo dal 2010, si basa su uno strumento di valutazione dei rischi olandese noto come RI&E, che ha avuto una larga diffusione rivelandosi estremamente efficace.
Il software OiRA aiuta le parti sociali settoriali (le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) e le autorità nazionali (ministeri, ispettorati del lavoro, istituti per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc.) a produrre strumenti settoriali di valutazione dei rischi destinati alle organizzazioni di piccole dimensioni.
L’OiRA, fornisce le risorse e il know-how necessari per consentire alle microimprese e alle piccole imprese di valutare autonomamente i propri rischi. Disponibili gratuitamente sul web, gli strumenti OiRA sono facilmente accessibili e semplici da usare.
OiRA offre una soluzione per fasi al processo di valutazione dei rischi, la cui prima fase è l’identificazione dei rischi sul luogo di lavoro; successivamente l’utente è guidato attraverso il processo di attuazione delle azioni preventive, per concludere con il monitoraggio e la comunicazione dei rischi.
Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) viene abrogato l’art. 1bis per cui il datore di lavoro, nei casi in cui può svolgere i compiti di RSPP ai sensi dell’allegato II al d. lg. 81/08, può svolgere direttamente i compiti di addetto all’antincendio e primo soccorso. Precedentemente detti compiti potevano essere svolti solo in presenza di 5 lavoratori.
Nell’art. 53 comma 6 (Tenuta della documentazione) vengono soppresse le parole “al registro infortuni ed”**
All’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) viene aggiunto il comma 6-bis che raddoppia la sanzione nel caso in cui vi sono più di 5 lavoratori e la triplica nel caso di più di 10 lavoratori e ciò quando il datore di lavoro e il dirigente viola l’art. 18 comma1 (sorveglianza sanitaria) ed art. 37 commi 1, 7, 9 e 10 (formazione)
Attrezzature da lavoro e DPI – Articolo 69 comma 1 lettera e) viene stabilito che anche il datore di lavoro che fa uso di attrezzature deve formarsi.
All’art. 73 (Informazione, formazione e addestramento per l’uso di attrezzature da lavoro) viene inserito l’articolo 73 bis che previo decreto del Ministero del Lavoro saranno abrogate le disposizioni di cui al Decreto 01/03/1974 sulla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Inoltre il nuovo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati,
All’art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) vengono introdotte modifiche per aggiornare alcune disposizioni sanzionatorie, anche con sanzione amministrativa pecuniaria, per il datore di lavoro, dirigente, noleggiatore e concedente inerenti l’uso delle attrezzature da lavoro.
L’art. 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) ora prevede che con accordo in seno alla conferenza Stato – Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sarà aggiornato l’allegato XIV consentendo ai coordinatori di poter frequentare il modulo giuridico (28 ore) e l’aggiornamento in modalità e-learning.
Il comma 5-bis dell’art. 190 – Valutazione del rischio del rumore è stato sostituito con il seguente:
L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento
** l’art. 21 del d. lgs. 151/15 (Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) modifica il comma 4 dell’art 251 del D.P.R. 1124/65 così’ come di seguito riportato: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”
Art. 3 campo di applicazione
Comma 8 versione 81/08 | Comma 8 versione 151/15 |
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili |
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»; |
comma 12 bis versione 81/08 | comma 12 bis versione 151/15 |
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attivita’, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche’ nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalita’ di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivita’. Egli e’ altresi’ tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio’ non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita’ che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione
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12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile «dei soggetti che svolgono attivita’ di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,» nonche’ nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalita’ di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivita’. Egli e’ altresi’ tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio’ non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita’ che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione |
Il lavoro accessorio è una particolare tipologia di contratto di lavoro subordinato per prestazioni occasionali, introdotta in Italia dalla legge Biagi (voucher)
Art. 5 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Comma 1 | Comma 1 versione 151/15 |
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da:
a) due tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) un rappresentante del Ministero dell’interno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
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«1. Presso il Ministero della salute e’ istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro della salute ed e’ composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.» |
Comma 4 versione 81/08 | Comma 4 versione 151/15 |
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f, le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale | Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f, le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale |
Comma 5 versione 81/08 | Comma 5 versione 151/15 |
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato. | «5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalita’ di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.». |
Art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Comma 1 versione 81/08 | Comma 1 versione 151/15 |
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede; b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dell’interno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale |
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e’ composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell’interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’ universita’ e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell’ANMIL.» |
Comma 5 versione 81/08 | Comma 5 versione 151/15 |
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
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I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalita’ e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»; |
Comma 6 versione 81/08 | Comma 6 versione 151/15 |
6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.
Comma 8 versione 81/08 |
6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato
Comma 8 versione 151/15 |
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; g) discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30; m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
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8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; «La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime.» g) «elaborare i» criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30; m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; «La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.» m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. «La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.»
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Articolo 12 – Interpello
Comma 1 versione 81/08 | Comma1 versione 151/15 |
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, « gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome», nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Comma 3bis versione 81/08 | Comma 3ter versione 151/15 |
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attivita’ con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» |
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Comma 6 quater versione 81/08 | Comma 6 quater versione 151/15 |
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis | «6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)» |
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Comma 1bis versione 81/08 | Comma 1bis versione 151/15 |
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;
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Abrogato |
Comma 2bis versione 81/08 | Comma 2bis |
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
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2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti «di primo soccorso nonche’ di prevenzione incendi e di evacuazione»; deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. |
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
Comma 6 versione 81/08 | Comma6 |
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
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6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
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Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Comma 6 bis | Comma 6 bis |
«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»;
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Articolo 69 Attrezzature da lavoro e DPI – Definizioni
Comma 1 lettera e) versione 81/08 | Comma 1 lettera e) |
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
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e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro «o il datore di lavoro che ne fa uso» |
Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
Art 73bis | Art 73-bis(Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). |
– 1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalita’ di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e’, altresi’, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi’ come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;
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Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
comma 2, lettera e) versione 81/08 | comma 2, lettera e) versione 151/15 |
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1 | e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1 |
comma 3, lettera d) versione 81/08 | comma 3, lettera d) versione 151/15 |
d) dell’articolo 80, commi 3 e 4. | d) dell’articolo 80, commi 3 e 3bis. |
comma 4, lettera b), | comma 4, lettera b) versione 151/15 |
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; | b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11; |
Comma 6 versione 81/08 | Comma 6 versione 151/15 |
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
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6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi «alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 «e’ considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed e’ punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»; L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. |
Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
comma 3 versione 81/08 | comma 3 versione 151/15 |
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ ALLEGATO XIV | 3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ ALLEGATO XIV
«L’allegato XIV e’ aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.» |
Articolo 190 – Valutazione del rischio
comma 5-bis versione 81/08 | comma 5-bis versione 151/15 |
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. | «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo’ essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento.». |