Con la circolare n. 45 del 13 ottobre, l’Istituto fornisce delle indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha regolamentato le unioni tra persone dello stesso sesso.
Dalla rendita erogata ai superstiti in caso di infortunio mortale alle misure una tantum, riconosciuti gli stessi diritti che spettano ai coniugi
Anche le persone dello stesso sesso, unite civilmente, hanno diritto alle prestazioni economiche erogate dall’Inail e riservate in precedenza solo ai coniugi.
Lo chiarisce la circolare n. 45 del 13 ottobre dell’Istituto, che fornisce delle indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
La legge, in particolare, ha stabilito espressamente che a ognuna delle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, a esclusione degli articoli del codice civile non espressamente richiamati nel testo legislativo.
Il riconoscimento parte dalla data di entrata in vigore della legge.
Nel dettaglio, l’elenco delle prestazioni economiche dell’Inail riconosciute alla persona unita civilmente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 76/2016, comprende la rendita ai superstiti e la quota integrativa alla rendita erogate in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, come previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, istituita con la finanziaria 2008, lo speciale assegno continuativo mensile introdotto dalla legge 248/1976, l’assegno una tantum per il rimborso delle spese funerarie, la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui alla legge 296/2006, e la prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016.
Applicate anche le norme del codice civile sul diritto successorio.
L’articolo 1, comma 21, della legge n. 76 prevede, inoltre, che alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge.
Ne consegue, dunque, che la persona unita civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis, come nel caso dei ratei di rendita maturati prima della morte e non riscossi dall’assicurato.
Nessuna equiparazione per i conviventi di fatto.
La legge di regolamentazione delle unioni civili ha disciplinato anche le convivenze tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, introducendo il contratto di convivenza con l’obiettivo di regolamentare i rapporti patrimoniali e riconoscere alcuni diritti specifici.
In questo caso, come precisato dalla circolare Inail, non è però prevista alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio. In assenza di una espressa disposizione normativa in questo senso, dunque, il convivente di fatto non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prestazioni economiche.