Dal 1° gennaio 2018 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale (DPI) contro l’esposizione alle fibre di amianto viene riconosciuto lo stesso beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta, con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire il primo diritto utile a pensione, in base alle disposizioni vigenti.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio stesso, devono essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio dedicato.
La circolare INPS 14 marzo 2018, n. 46 fornisce le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 246, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Fonte: INPS